Leggi & Decreti

 

Ufficio Ricerche Normative dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori

 

                L’AFFIDAMENTO CONDIVISO*

*cfr Rivista: Lex et Jus 11/06 -24.01.06

 

La Legge, le proposte, note ed osservazioni dell’Istituto S.G.S. e degli esperti della CONSULTA REGIONALE INTERASSOCIATIVA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI  DELLA CAMPANIA

[ Già Osservatorio Regionale Permanente Interassociativo delle Associazioni Forensi a Tutela della Famiglia e dei Minori della Campania]

 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Il testo della legge definitivamente approvato il 24 gennaio 2006

 

Art. 1. Modifiche al codice civile

1.       L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui … redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale … titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un .. accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

  Art. 2. Modifiche al codice di procedura civile

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”.

2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

  Art. 3. Disposizioni penali

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

  Art. 4. Disposizioni finali

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni  della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

  Art. 5. Disposizione finanziaria

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

CONSULTA REGIONALE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI CAMPANIA

[già Osservatorio Regionale Permanente Interassociativo Forense a Tutela della Famiglia e dei Minori Campania]

 

 

Associazione Forense

di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei Minori

 

Camera Minorile di Santa Maria Capua Vetere  

Camera Minorile dell’’ Irpinia

 

Osservazioni e Note alla Legge

Napoli, 26 gennaio 2006

Le Camere suddette, in conformità ai propri Statuti con finalità di promozione e diffusione scientifica e giuridica di Diritto Minorile e di diritto di Famiglia e con scopi di difesa dei Minori, osservano e rilevano le presenti note sulla legge sull’affido condiviso.

Fermo e comprovato il principio: .. che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi [ cfr. novellato art. 155 c.c.]..”, viene con entusiasmo rilevato che il legislatore ha ritenuto altresi’ di voler riconoscere e raccogliere le numerose istanze, più volte reiterate dagli esperti delle strutture associative in epigrafe nelle diffuse pubblicazioni e relazioni nelle Conferenze e Convegni tenutisi in questi ultimi anni in italia, nel corso delle quali è stato sostenuto nell’esclusivo interesse dei minori: “ la possibilità di conservare anche i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

La copiosa produzione giurisprudenziale di questi ultimi anni dei Tribunali Campani, promossa dalle numerose istanze di nonni e parenti, si è trasformata finalmente in norma, evitando nel futuro incertezze ed orientamenti oscillanti.

Con sorpresa tuttavia si nota che nella legge in esame non risulta superato il concetto di potestà genitoriale [cfr II° Cpv art.155 c.c. novellato et art.709-ter comma ], in difformità alle significative indicazioni delle normative comunitarie  [cfr. Reg.to CEE 1347/2000 sost. Dal 2201/03 del 1°.3.2005] nelle quali risulta non solo terminologicamente ma sostanzialmente più adatto utilizzare all’attualità il concetto culturale di “ Responsabilità genitoriale”. 

Infatti il permanere anche solo ideologicamente nel nuovo dettato normativo del concetto di potestà impone una traduzione in contradditio in termini dell’ambita uguaglianza dei genitori, anche in un ottica di affettività, che aveva ispirato la nuova legge al fine di eliminare o quanto meno smussare belligeranze genitoriali, producendo rischiosamente un nuovo prodursi di tensioni, che spesso gli avvocati della famiglia sono chiamati frequentemente a dirimere con non poche difficoltà, nell’interesse dei minori.

Sul piano pratico pertanto gli scriventi osservano che il letterale normativo impone ancor più l’intervento continuo delle A.G., tenuto conto che sempre in difformità di convenzioni internazionali e leggi di ratifica [ cfr.L.149/01] la nuova norma ha omesso di richiamare, prevedere e disciplinare compiutamente la nomina, funzioni e modalità di intervento del “Curatore del Minore” in caso di conflittualità genitoriale [ si cfr. numeri precedenti della Lex et Jus nei quali si proponevano l’istituzione di figure di Tutor e Curatori dei Minori e delle famiglie], rendendo inevasi gli obiettivi iniziali propositivi  della norma.

Con rilievi positivi vengono invece accolte le disposizioni relative alla “ valutazione e calcolo dell’assegno periodico “ a favore dei figli minori, in quanto nella “ proporzionalità” vengono in modo chiaro e quasi tassativo in considerazione cinque precisi presupposti innovativi, ad oggi solo valutati da una ridotta ma valentissima giurisprudenza specializzata in pochi tribunali. Ancor più si rileva con positività il riconoscimento della “ valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tenuto conto delle nuove funzioni e compiti a cui spesso molti genitori sono chiamati nello svolgimento delle nuove genitorialità del nostro tempo [cfr. i Mammo – in www.lexetjus.net].

Positivamente si rileva quanto viene accolto nella novella normativa in esame dal Legislatore, su proposta reiterata proprio della classe forense: le disposizioni concernenti le domande manifestamente infondate ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, con possibilità dell’applicazione dell’art.96 c.p.c. [ cfr art.155 –bis], nonché quanto disciplinato nell’art.155-quater circa l’assegnazione della casa familiare in considerazione dell’eventuale titolo di proprietà, che eviti strategiche manovre a danno del consorte proprietario che vede sottrarsi beni immobili generando squilibri tra le parti ed aumentando i conflitti in modo  esasperato per anni con riverberi a danno della prole. Si auspica tuttavia nella saggezza degli operatori tutti del settore che nel tentativo di ricomporre l’equilibrio economico tra genitori in separazione, gli interessi dei minori coinvolti non venga esposto a loro danno.

Con piena soddisfazione si prende atto dell’introduzione nel nuovo dettato normativo dei “versamenti diretti ai figli maggiorenni “[ cfr. art.155-quinquies] e della loro consequenziale  legittimazione attiva autonoma processuale,  - anche dopo  le numerose pubblicazioni realizzate nella Lex et Jus [ cfr per ultime Lexet Jus 10/05] e le reiterate sollecitazioni di autorevoli esperti della materia in Conferenze e Simposi in questi anni -  risolvendo definitivamente numerosi giudicati contrastanti che hanno  creato molti problemi interpretativi;

Ma ancor più vengono accolte con favore e consenso:

-          le prescrizioni sanzionatorie a danno del “ coniuge  che ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”, in quanto ostruzionismi, resistenze silenti o manifeste, registrate purtroppo dall’Osservatorio Forense Regionale Campano, hanno non solo costituito un devastante e gratuito modus operandi di genitori incoscienti e possessivi, ma hanno costituito danni e pregiudizi gravi dello sviluppo e crescita di molti minori, di cui molti hanno vissuto loro malgrado le conseguenze deleterie dei “lutti emotivi” tipici dei figli orfani. ( cfr. Ricerche, Studi ed Interviste dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori);

-          Con detta disposizione, pertanto si manifesta finalmente un primo tentativo normativo di riconoscimento ufficiale del ruolo paterno, che se resta escluso dal processo educativo può costituire pregiudizio certo nei confronti della prole. La presente Legge ciò stante tende ad affermare la cultura della responsabilità di entrambi i genitori nella crescita formativa dei figli minori, che potrà trovare realizzazione piena solo se la conflittualità genitoriale diventi responsabile e non conflittuale. In merito va rilevato che il 90% dei casi i figli minori vengono ad oggi affidati alla madre, escludendo il padre in molte importanti circostanze, che in particolare nei confronti dei figli maschi rappresentando la figura di riferimento dell’identificazione sessuale, la sua mancanza qualitativa comporta problemi frequenti di devianza, come confermato dalla più autorevole comunità scientifica specializzata in materia. Inoltre, la presente disposizione rappresenta la risposta normativa perentoria alle insolite quanto pericolose circolari seminate nel mondo normativo italiano, come la circolare della “ Moratti” che prevede che al padre separato non doveva essere consentito di vedere la pagella dei figli se la madre affidataria non voleva. In merito ogni commento è superfluo!

-          nonché l’estensione applicativa delle disposizioni ut supra esposte anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;

-          ed ancora l’audizione del minore [ che si presume obbligatoria: …Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”], ma a tal riguardo doverosamente si denuncia l’omessa previsione della nomina di un Curatore Speciale per il minore in conformità delle già citate convenzioni internazionali ratificate dall’Italia nei casi di audizione, nonché l’omessa previsione dei motivi che imporrebbero al Giudicante di sottoporre ad audizione i Minori. Infatti si auspica fiduciosamente che i minori siano chiamati a pronunciarsi nei Tribunali Ordinari, non ancora sufficientemente adeguati come i Tribunali per i Minorenni, con modalità similari a quelle poste in essere nei TpM e con la partecipazione di esperti ed in assenza di avvocati e dei genitori, onde evitare agli stessi minori il peso di premature responsabilità e decisioni.

Le Camere tutte sono invitate ad una attenta vigilanza e pronto intervento, promuovendo una campagna di sensibilizzazione tra i propri iscritti.

Dubbi e perplessità invece vengono rilevate anche in merito ad alcuni aspetti processuali, quali quelli previsti alla MODIFICABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI, che risultano essere reclamabili avanti alla Corte di Appello, nel mentre ex la legge 80/05 sono di competenza del G.I.

In merito, si osserva con stupore la detta discrasia processuale,  che  si presenta come un atto  di sfiducia del T.O., stante che il Legislatore ha volutamente conferire alla Corte di Appello i possibili reclami, confermando altresì la ferma volontà dello stesso legislatore di fare permanere la ripartizione delle competenze tra i T.O., i TpM ed i Giudici Tutelari.

Pertanto se è vero che le leggi seguono le evoluzioni culturali dei popoli, la presente normativa viene accolta come un primo passo alle esigenze emerse dalle nuove famiglie dei nostri tempi, ma deve essere ancora modellata adeguatamente per rispondere alle continue richieste degli operatori forensi tutti che intendono realizzare gli interessi dei figli minori della nostra società che invocano più di tutti un’ equa giustizia a loro favore.

                                                                             Per i Direttivi Unificati

                                                              Il coordinatore pt. Avv.Prof.Manlio Merolla