Gli
Associati
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Art. 6 -
Gli associati si distinguono in:
- associati
fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari;
- associati sostenitori.
Art. 7 - Sono
associati fondatori
coloro che risultano dall'atto
costitutivo dell'associazione
o equiparati come
tali da nomina successiva resa entro tre
mesi del presente atto;
Art. 8 - Sono
associati onorari le
persone od enti che verranno eletti
dall'assemblea dell'associazione su
proposta degli associati fondatori per
meriti particolari nel campo del
diritto, delle scienze sociali e/o
psicologiche e delle attività giuridiche
in genere, nonché quelle persone od enti
che si saranno distinte quali mecenati
nel campo della promulgazione delle
scienze e del diritto.
Art. 9 - Sono
associati ordinari gli
avvocati, i notai, i magistrati togati
ed onorari, i praticanti avvocati,
giuristi specialisti nel settore del
diritto della famiglia, dottori in
legge, gli psicologi, sociologi ed
assistenti sociali che operano come
consulenti familiari, mediatori
familiari o di provata esperienza nel
campo della famiglia. E’ possibile
altresì associare o Associarsi con Altre
Associazioni, Enti pubblici o privati.
L’ ammissione degli stessi avviene su
loro espressa richiesta scritta, e
dietro presentazione di almeno due
associati fondatori, con delibera
dell'organo amministrativo e con il
conclusivo visto negativo o positivo non
motivato, insindacabile del Consiglio di
Amministrazione (detto Direttivo), avente potere anche impeditivo di ammissione
.
Art. 10 - Associati
sostenitori sono le
persone, Enti Morali, Enti Pubblici,
Associazioni giuridiche o scientifiche,
che paghino una quota pari ad almeno
cinque volte quella prevista per un
associato ordinario. L'associato
sostenitore può farsi rappresentare
presso l'associazione da un suo
rappresentante, che assume l'identica
posizione di un associato ordinario.
Art. 11 -
La qualifica di
associato può venir meno per i seguenti
motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni da comunicarsi per
iscritto almeno tre mesi prima dello
scadere dell'anno;
c) per decadenza, nel caso in cui venga
a mancare uno dei requisiti per cui
l'associato è stato ammesso;
d) per delibera di esclusione del
Presidente, previa consultazione con i
Soci fondatori, anche non motivata.
Sono considerate cause di esclusione
dell'associato:
- l'indisciplina, l’indegnità da
chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei
contributi associativi; viene
considerato moroso l'associato che non
sia in regola anche con una sola quota
associativa .
AMMISSIONE DI SOCI: