SPORTELLI ANTIVIOLENZA

 LOCANDINA SPORTELLO ANTIVIOLENZA ISGS MISSIONARI FORENSI

A tal proposito riportiamo un elenco di leggi e articoli che regolano la materia:

Codice Civile, art. 250:

La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita. Il bambino quindi non avrà il suo cognome.

Legge 8.5.1927 n. 798 art.9 – art. 622,326 Codice Penale:

La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio.

Legge 127/97 art. 2 comma 1:

“La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da… o da chi ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata…”

La volontà della donna di non riconoscere il bambino deve essere rispettata.

Costituzione Artt. 2-3-31 comma 2:

La tutela della vita e della maternità impongono al legislatore la tutela della riservatezza della donna.

Legge 184/83, art.11

Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino.

R.D.L. 8.5.1927 art.9 n. 798:

È rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio. Coloro che per motivi d’ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza Artt. 163-177-622 Codice Penale… e commettono reato se lo rivelano.

Sentenza Corte Costituzionale n. 171/94

“...qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell’atto di nascita…“.

Le Leggi sull’adozione:

Legge 184/83 art. 11:

…nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, …il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità…

art.22:

…il Tribunale dei Minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo...”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>